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Il
presente Codice Deontologico definisce
il principio su cui si basa la nostra Organizzazione e si ritiene
necessario ed utile, al fine di rapportarsi verso le Istituzioni
rappresentati da regole interne che, contribuiscono a far capire ed
accettare che, le Medicine Umanistiche Complementari - La Naturopatia,
non sono solo o eccessivamente legate al razionalismo e al materialismo,
ma sono assetate di Veri Valori, Speranze e Stimoli, che portano le
stesse ad avere e richiedere un giusto e valido Riconoscimento
Professionale e Legislativo.
L’Operatore,
deve capire che solo attraverso la sua Professionalità e nel rispetto
delle regole, le nostre Professioni saranno riconosciute e accettate a
livello Ufficiale e Scientifico.
Esse, saranno
supportate anche da Studi, Ricerche Pratiche e Professionalità,
considerando che anche la Scienza Ufficiale, seppur lentamente, sta’
accettando le positive ingerenze sul piano fisico e morale di tali
Fenomeni, con le conseguenti interazioni, ossia la realtà che ci
circonda solo in parte possiede delle connotazioni scientifiche ma, ne
possiede indiscutibilmente altre assai più sottili, ad esempio
Connotazioni Energetiche non normalmente percepibili con l’uso dei
sensi in modo tradizionale.
Si chiede
quindi agli Operatori professionisti di rispettare il Codice
Deontologico che segue e far sì che attraverso Vere dimostrazioni, non
teatrali, anche queste Discipline diventino a tutti gli effetti, attività
Umanistiche Scientifiche, perfettamente integrate nella Società
Contemporanea, la quale potrebbe ricevere i Benefici di tali “Arti e
Scienze” d’infinita Saggezza e Conoscenza.
CODICE
DEONTOLOGICO PROFESSIONALE
ARTICOLO 1
L'Operatore
iscritto al S.I.N.A.P.E. CLACS CISL deve avere come finalità, il
RICERCARE, INFORMARE ed OPERARE sia nel Campo delle MEDICINE UMANISTICHE
COMPLEMENTARI, sia nella NATUROPATIA, sia nella PRANOTERAPIA, sia
nell’ERBORISTERIA, sia nelle attività Associative pro S.I.N.A.P.E.
ARTICOLO 2
Ogni iscritto
ha il Diritto / Dovere di divulgare ai propri Interlocutori e alla
Comunità, la conoscenza delle Cure Dolci, della Naturopatia, della
Pranoterapia e dell’Erboristeria, valorizzandole con Serietà e
Professionalità come Vere Scienze Alternative-Complementari.
ARTICOLO 3
L’Operatore,
nell’ambito della sua professione, deve consigliare ai propri
interlocutori e postulanti di rivolgersi e ricorrere agli interventi
delle Arti e Scienze descritte nell’Art. 1, non solo o, esclusivamente
per scopi d’interesse ma per far sì che gli stessi contribuiscano
(attraverso i benefici ricevuti) ad inquadrare le suddette materie in un
ottica di Armonizzazione Europea che vede queste “Professioni
Emergenti” come vere discipline allineate all’evoluzione stessa
delle Scienze Umane.
ARTICOLO 4
L'Iscritto
deve, nell’ambito della sua Professione, operare con Ordine,
Disciplina e Autocontrollo, distinguendosi per Comportamento, Serietà e
osservanza dell'Etica Professionale. E’ fatto divieto di operare
commistione tra ruolo professionale e rappresentanza sindacale.
ARTICOLO 5
L’Operatore
che esercita con professionalità, non deve partecipare ad imprese
commerciali o d'altra natura che condizionano e compromettono la dignità
e l’indipendenza Professionale; può tuttavia utilizzare le strutture
di società e associazioni a mero supporto delle proprie prestazioni
delle sue attività e servizi; può inoltre svolgere la sua attività in
forma associativa, restando in ogni caso responsabile dei propri atti e
delle proprie prestazioni.
ARTICOLO 6
La Podestà di
scelta delle singole specializzazioni e di metodi innovativi o
alternativi - complementari (Naturopatiche - Pranoterapiche - Esoteriche
- Astrologiche - Bioenergetiche) devono essere espresse nell’esclusivo
ambito della diretta e non delegabile responsabilità Professionale.
ARTICOLO 7
L’operatore
delle Cure Dolci e delle Medicine Umanistiche Complementari, deve
cercare collaborazioni con la Medicina Ufficiale a qualsiasi livello o
titolo; favorendo così non solo la sua personale immagine
professionale, ma l’intera categoria. .
ARTICOLO 8
L'Iscritto,
qualora partecipi ad un qualsiasi Congresso/Convegno (anche d'altre
Associazioni), e rappresenti l'immagine del Sindacato o della propria
Categoria, è tenuto ad usare espressioni verbali ed una condotta
comportamentale che non danneggi il Sindacato, la Professione e la
Categoria.
ARTICOLO 9
L'Operatore
Professionista deve Agire sempre con Determinazione e Senso del Diritto,
salvaguardando la Categoria e con Essa la lotta per il Riconoscimento
Giuridico-Legale.
ARTICOLO 10
Il S.I.N.A.P.E.
CLACS CISL esprime parere negativo sui singoli Operatori che
pubblicizzano il compenso ad esito raggiunto.
Altresì il
Sindacato contesterà, nelle sedi opportune tali diciture, motivandole
con lo scopo finalizzato alla truffa.
ARTICOLO 11
E' severamente
vietato a tutti gli iscritti S.I.N.A.P.E. CLACS CISL. garantire sempre e
in ogni caso, nelle prestazioni Professionali alla propria utenza, la
riuscita della prestazione al 100%.
Qualora un Operatore venisse denunciato per tali motivi, se accertati,
il Sindacato si riserva la decisione di garantire l'assistenza Legale
Convenzionata.
ARTICOLO 12
Il S.I.N.A.P.E.
CLACS CISL assiste Fiscalmente il proprio associato, tramite i
consulenti Fiscali del Sindacato.
ARTICOLO 13
L'iscritto o il
Dirigente, qualora non osservino il presente Codice di Comportamento e
abusino della propria Professione, sono sanzionabili con azioni
Disciplinari previste nelle REGOLE ATTUATIVE dello STATUTO.
ARTICOLO 14
Per la corretta
Approvazione, il seguente Codice di Comportamento deve essere corredato
dalle firme del Consiglio Nazionale e riportare la data ed il luogo
dell'avvenuta approvazione.
ARTICOLO 15
Il seguente
Codice di Comportamento dovrà pervenire a tutti gli iscritti che
dovranno attenervisi entro 40 giorni a partire dalla spedizione .
Approvato dal
Consiglio Nazionale S.I.N.A.P.E .- CLACS - CISL del 14 Dicembre 1996.
Modificato ed
Approvato dal 2° Congresso Nazionale S.I.N.A.P.E. – CLACS – CISL
del 28 Aprile 2001.
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