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ARTICOLO 1
L'Iscritto S.I.N.A.P.E CLACS CISL,
qualora subisca ingiusta controversia legale con la propria utenza, e si sia
attenuto alle Regole Attuative Statutarie e Deontologiche, ha diritto
all'assistenza Convenzionata dell'Avvocato del Sindacato.
ARTICOLO 2
Si fa’ divieto agli iscritti
S.I.N.A.P.E. CLACS CISL. di distribuire biglietti da visita con titoli
accademici H.C. o titoli nobiliari associati al S.I.N.A.P.E. CLACS CISL,
fatta eccezione per le lauree conseguite in una delle Università o Scuole
riconosciute dallo Stato Italiano.
ARTICOLO 3
L’Operatore che effettua pubblicità
ingannevole o con contenuti falsi, è sanzionabile con Azioni Disciplinari e
sarà demandato all’Autorità Garante.
ARTICOLO 4
E’ passibile di Sanzioni Disciplinari
l’iscritto il cui comportamento risulti lesivo per il Sindacato e configuri
violazione di Principi e Norme dello Statuto, del Codice Deontologico
Professionale e delle Regole Attuative.
ARTICOLO 5
Le Sanzioni applicabili, in ordine di
gravità sono le seguenti:
A) Biasimo Scritto
B) Sospensione dall’esercizio delle Facoltà d’Iscritto
C) Destituzione, per i Dirigenti di qualsiasi livello, dalla carica
D) Espulsione dal Sindacato
Tali Sanzioni vengono irrogate in relazione al tipo e alla gravità
dell’infrazione, per:
1) Comportamenti ed atteggiamenti in
contrasto con i principi fondamentali dello statuto e del Codice
Deontologico; con le corrette norme di leale comportamenti nel Sindacato;
con le Norme fissate nei regolamenti approvati dagli Organi Statutari.
2) Reati dolosi
In casi di particolare gravità,
derivati da sottoposizione a procedimenti Penali, con esclusione dei reati
di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà
della persona, la Segreteria Generale può sospendere cautelativamente
l’Iscritto, per il tempo necessario all’inchiesta e alla decisione di prima
istanza e all’esame dell’eventuale ricorso.
La sospensione cautelativa non
costituisce Sanzione Disciplinare.
ARTICOLO 6
I Consiglieri Nazionali, i Segretari
Regionali e Provinciali, possono proporre con motivazione scritta al
Segretario Generale, azioni Disciplinari nei confronti degli Iscritti.
ARTICOLO 7
Le Ammonizioni scritte, con
motivazione, sono di competenza del Segretario Generale.
ARTICOLO 8
La sospensione di un Dirigente o di un
iscritto viene erogata dal Segretario Generale e comunque non può essere
inflitta a tempo indeterminato.
Il Segretario Generale deve in tempi rapidi, informare la Segreteria
Nazionale per iscritto circa la sanzione applicata e le motivazioni.
ARTICOLO 9
L'espulsione di un Dirigente o di un
iscritto può essere Proposta dal Consiglio Nazionale
ARTICOLO 10
L’Attestatazione d’Iscrizione al
Sindacato è valida fino a quanto viene rinnovata l’iscrizione alla
Confederazione di appartenenza.
Nel momento in cui ciò non avvenga, l’ex iscritto deve restituire
l’Attestato d’iscrizione del SINAPE CLACS-CISL.
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